La figura del Direttore dei Lavori è fondamentale e obbligatoria per legge per particolari opere edilizie private, e per tutti i lavori che non rientrano nell’attività di edilizia libera, quali la costruzione di nuovi edifici, il rifacimento dei prospetti, gli interventi di consolidamento strutture, il rifacimento di impermeabilizzazioni di lastrici solari, le coperture, la ristrutturazione di appartamenti, ecc…
La figura del Direttore dei Lavori è inoltre imposta per gli interventi edilizi subordinati al permesso di costruire o per quelli che richiedono dichiarazioni di asseverazione dei lavori nel rispetto dei titoli abilitativi previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 alle opere strutturali interessate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Spesso è un unico professionista a rivestire i ruoli di progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza. Le norme di riferimento per l’appalto dei lavori privati sono quelle stabilite dal Libro Quarto, Titolo III, Capo VII (Dell’appalto) del codice civile.
Il Direttore dei Lavori risponde del suo operato al committente, di cui deve tutelare gli interessi per tutta la durata dell’appalto, facendo rispettare all’appaltatore le disposizioni di contratto e impartendo le necessarie istruzioni tecniche per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte, secondo i disegni progettuali e le relative prescrizioni del capitolato speciale d’appalto.
Per norma, il Direttore dei Lavori provvede:
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alla consegna dei lavori
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ai controlli d’accettazione dei materiali strutturali come le miscele omogenee di calcestruzzo e l’acciaio per c.a. o l’acciaio per carpenterie, nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni o secondo le prescrizioni più restrittive del capitolato speciale d’appalto
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alle prove sugli impianti idrico-sanitari, riscaldamento, condizionamento, etc
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alla contabilità dei lavori
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alla verifica dell’attuazione delle misure di sicurezza previste dal POS o dal PSC
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a impartire ordini di servizio per la corretta esecuzione dei lavori e degli oneri a carico dell’impresa
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all’emissione degli stati d’avanzamento e dei certificati di pagamento
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alla redazione delle perizie di variante in corso d’opera
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alla redazione degli eventuali atti aggiuntivi
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all’eventuale sospensione e ripresa dei lavori
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alla redazione del certificato di ultimazione dei lavori
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alla redazione del verbale di verifica finale
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alla redazione del verbale di riconsegna e di accettazione delle opere realizzate
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alla redazione della dichiarazione di regolare esecuzione per gli interventi di riparazione e gli interventi locali sugli edifici esistenti