Geom. Roberto Norbiato

Coordinamento della Sicurezza in fase di progetto ed esecutiva (D.lgs 81/2008)

La figura del coordinatore della sicurezza è una figura professionale fondamentale, resa obbligatoria dal D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008, che riguarda in dettaglio la sicurezza sul lavoro e la regolarità dei cantieri temporanei e mobili; in particolare

  • l’articolo 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 sancisce l’obbligo, per il committente o per il responsabile dei lavori, di designare, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
  • l’articolo 90, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designi il coordinatore per l’esecuzione dei lavori “.

È una figura chiave, che si trova nella posizione intermedia, di ponte, tra i committenti e i progettisti (ai quali spetta la prima e indispensabile pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere), le ditte sul campo e gli operai. È una figura che ha due parti, due sezioni e rispettivi ruoli, distinti e paralleli, che possono essere ricoperti anche da due professionisti differenti. Analizziamo di seguito la figura del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Coordinatore in materia di sicurezza durante la progettazione dell’opera:

E’ quel soggetto nominato dal committente che:

  • Redige il piano di sicurezza e di coordinamento;
  • Predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera […] contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria

Il Coordinatore in materia di sicurezza durante la realizzazione dell’opera:

E’ quel soggetto incaricato dal committente che:

  • Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo. Ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo in base all’avanzamento dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici finalizzate ad un miglioramento dei livelli di sicurezza in cantiere. Verifica inoltre che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato a migliorare i livelli di sicurezza in cantiere;
  • segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese o ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze delle disposizioni e delle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori e l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a comunicare l’inadempienza alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
  • sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.